Dettaglio Legge Regionale

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. (5-12-2016)
Sicilia
Legge n.24 del 5-12-2016
n.53 del 7-12-2016
Politiche economiche e finanziarie
2-2-2017 / Impugnata
La legge della Regione Sicilia 5 dicembre 2016, n. 24, recante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il biennio 2016 2018: Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016/ 2018" presenta profili illegittimi per le disposizioni recate dall' art 19, comma 1, come di seguito evidenziato

L'art. 19, comma 1, con tale disposizione viene introdotto all'articolo 2 della precedente legge regionale n. 16 del 2015 (Norme in materia di tasse automobilistiche), un comma 2 bis che prevede che "…in caso di mancata ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo… all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori"
La procedura delineata dalla norma regionale — che fa coincidere l'accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni con la diretta iscrizione a ruolo delle somme dovute, ai sensi dell'articolo 12 del DPR n. 602 del 1973 (norma, questa, espressamente richiamata dal legislatore regionale e che, appunto, disciplina la formazione e il contenuto del ruolo) – reca aspetti di illegittimità costituzionale, in quanto non è consentita né dalla legislazione statale, che disciplina specificamente la tassa automobilistica regionale, né dalle disposizioni generali dell'ordinamento tributario.
I quadro normativo della materia risulta infatti composto come di seguito indicato:
1) ai sensi dell'articolo 5 comma 52 del decreto legge 953 del 1982, l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero della tassa auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
2) l'articolo 23 del decreto legislativo n 504 del 1992, nell'attribuire alle regioni a statuto ordinario il gettito della tassa, attraverso il rinvio al successivo articolo 27, opera a sua volta un rinvio alle norme statali che regolano gli analoghi tributi erariali nelle regioni a statuto speciale (tra cui appunto la Sicilia)
3) l’articolo 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997 demanda alle regioni la riscossione, accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e il contenzioso amministrativo, rinviando alle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale;
4) l'articolo 3 del DM n. 418 del 1998, attuativo della predetta norma, e significativamente rubricato "Accertamento, recupero, rimborsi", al comma 1 stabilisce che l’accertamento del regolare assolvimento delle tasse automobilistiche con il conseguente recupero o rinborso sono svolti dalle regioni a mezzo dei propri uffici individuati secondo gli ordinamenti regionali e, il successivo comma 2, poi, precisa che "la riscossione coattiva delle tasse automobilistiche è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".
Da tale quadro normativo risulta pertanto evidente che la volontà del legislatore statale è quella di mantenere ferma, anche per la tassa automobilistica regionale, come per gli altri tributi, la distinzione tra le vane fasi del procedimento impositivo, e in particolare, quella tra accertamento e riscossione coattiva. In sostanza, anche per la tassa auto, solo in caso di mancato pagamento spontaneo da parte del contribuente a seguito della procedure di accertamento e alla scadenza dei termini previsti, può essere attivata la fase della riscossione coattiva, mediante iscrizione a ruolo del debito d'imposta, quale fase patologica di applicazione del tribute dovuto.
Come precisato della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza n. 1658 del 24 gennaio 2013), in ambito tributario la tipizzazione degli atti del procedimento impositivo, peraltro secondo una scansione cronologica precisa, assume un rilievo essenziale, in quanto funzionale all'esigenza dello Stato di riscuotere i crediti tributari. Peraltro, quando il legislatore tributario ha ritenuto praticabile un percorso diverso e semplificato, in ragione di esigenze di razionalizzazione e di contrasto all'evasione, lo ha fatto adottando specifiche norme, quali quelle contenute nell'articolo 29 del decreto legge n. 78 del 2010, rubricate "Concentrazione della riscossione nell'accertamento", limitandolo comunque solo a determinati tributi e a determinate annualite d'imposta. Al di fuori, dunque, delle ipotesi espressamente delineate dal legislature statale, non è legittimo l’intervento del legislatore regionale di prevedere procedure atipiche di riscossione della tassa automobilistica, omettendo la fase dell'accertamento, quale fase del procedimento impositivo prodromica alla riscossione coattiva, e riducendo cosi le garanzie partecipative in favore del contribuente. La norma regionale si pone pertanto in contrasto anche con le disposizioni a tutela del contribuente contenute nella legge n. 212 del 2000 (Statute dei diritti del contribuente), che, come è noto, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario.
Preme poi evidenziare che, come piu volte chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo con le sentenze n. 199 e 242 del 2016), la tassa automobilistica regionale ha natura di tributo proprio derivato, "con tutte le conseguenze che si devono trarre riguardo alla potestà legislativa regionale". Pertanto è inibito al legislatore regionale un qualsiasi intervento che incida su un aspetto della discipline sostanziale del tributo, riservato alla competenza legislative esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) della Costituzione. In conclusione , per tutte le suesposte motivazioni , si ritiene che la norma introdotta dall’art. 19, comma 1, ecceda la competenza regionale in violazione della normativa sopra statale indicata, che rappresenta il quadro giuridico di riferimento della materia, e, pertanto sia in contrasto con l’art. 117, secondo comma lettera e), della Costituzione e deve pertanto essere impugnata a norma dell’articolo 127 della Costituzione.
Inoltre la disposizione censurata risulta illegittima dal punto di vista della ragionevolezza, di cui all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 23 per la violazione del principio di legalità, dell'art. 53 della capacità contributiva, dell'art. 97 per la violazione del principio di buon andamento della P.A. , dell''art. 119 per l'equilibrio di bilancio, e deve pertanto essere impugnata

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