Dettaglio Legge Regionale

Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2016 – Bilancio pluriennale 2016 - 2018. (4-5-2016)
Molise
Legge n.6 del 4-5-2016
n.16 del 5-5-2016
Politiche economiche e finanziarie
30-6-2016 / Impugnata
La Legge Regione Molise n.6 pubblicata sul B.U.R n. 16 del 05/05/2016 “ Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2016 – Bilancio pluriennale 2016-2018” presenta profili illegittimi per gli aspetti di seguito evidenziati:

L’ Articolo 9 della legge dispone l'utilizzo della quota del saldo finanziario presunto al 31.11.2015, iscritta nello stato di previsione delle Entrate dell'esercizio 2016 alla voce " utilizzo avanzo presunto di amministrazione" per curo 736.046.447,90, come segue:

a) reiscrizione di economie vincolate per euro 247.598.229,01;
b) Fondi accantonamento avanzo di amministrazione di parte corrente e in conto capitale per euro 481.550.477,74
c) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 per euro 7.257.741,15.

Con riferimento ai Fondi accantonati per euro 481.550.477,74 (lett. b), la norma specifica che trattasi di fondi utilizzabili "solo a seguito dell'approvazione del rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2015". La disposizione lascia intendere, quindi, che si tratta di fondi "liberi", il cui utilizzo, nonché l'iscrizione in bilancio, non è consentito prima dell’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale. Al riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2012 evidenzia che "il risultato non ancora riconosciuto attraverso l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente viene denominato, secondo la prassi contabile, "risultato presunto ". Esso consiste in una stima provvisoria, priva di valore giuridico ai fini delle corrispondenti autorizzazioni di spesa. Nessuna spesa può essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati e regolarmente stanziati nell'esercizio precedente".Inoltre, né la disposizione in esame nè la Nota integrativa esplicitano il vincolo che caratterizza il legame tra entrate e spese a destinazione vincolata, non consentendo, come indicato dalla citata sentenza n. 70/2012, di individuare con esattezza “i presupposti normativi dell'utilizzazione in deroga al principio generale del previo accertamento del risultato di amministrazione complessivo." Al riguardo, si osserva, infatti che l' "Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015" (Elenco B) riportato nella Nota integrativa, oltre a non essere conforme con quello previsto dal punto 9.11.4 dell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, non consente di ricostruire il vincolo normativo tra entrate e spese a destinazione vincolata. Il suddetto elenco, inoltre, mostra un totale diverso dal totale della parte vincolata del risultato di amministrazione riportato nella Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione - Allegato a), rispettivamente pari a 821 milioni di euro e 729 milioni di euro.
Infine, circa l’inesatto utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto in questione, si evidenzia, inoltre, che la suddetta Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione - Allegato a) indica nella parte riservata all'Utilizzo, delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 soltanto l'importo di euro 247.598.229,01 per la reiscrizione di economie vincolate (lett. b) dell'articolo in esame e non anche il ripetuto importo di euro 481.550.477,74 relativo ai fondi di accantonamento dell'avanzo (lett. b).
Per le suesposte considerazioni, la norma in esame si pone in contrasto con gli articoli 81, terzo comma e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici alla competenza esclusiva dello Stato.

Con riferimento all’iscrizione come "Utilizzo avanzo presunto di amministrazione" del Fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 7.257.741,15 (Iett.c), rappresentato come quota accantonata nella Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto - Allegato a), si evidenzia che, ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria 9.2 dell'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, "le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo". In particolare, "l'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione".
Pertanto, l'utilizzo della quota accantonata relativa al Fondo crediti di dubbia esigibilità come avanzo presunto di amministrazione si pone in contrasto con la disciplina dell'armonizzazione dei bilanci pubblici recata dal citato decreto legislativo n. 118 dei 2011, e rappresenta, quindi, una violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che ne riserva la competenza esclusiva allo Stato, nonché, conseguentemente, dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
Al riguardo, si evidenzia, inoltre, che la Nota integrativa afferma che "Nella determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, diretto a contenere i rischi conseguenti da eventuali mancate coperture finanziarie, l'ente ritiene che non sussistono tali eventualità sulle poste contabili oggetto di verifica, in quanto per le stesse gli accertamenti avvengono tutti per cassa". Per contro, l'Allegato c) al bilancio, concernente la Composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, mostra un "accantonamento effettivo" di competenza 2016 positivo, coincidente con l'importo dell'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 riportato nella Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto - Allegato a) e con l'utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione previsto dalla lett. c) dell'articolo in esame.
Infine, si rileva che alla voce di entrata "Utilizzo avanzo presunto di amministrazione" non risultano contabilizzate le anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del DL n. 35 del 2013 e ss.mm ii, acquisite nel 2013 e nel 2014 dalla Regione Molise per un ammontare complessivo pari ad euro 71.745.187,00, né risultano, all'esame contabile, le altre voci interessate dalla suddetta contabilizzazione. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1, commi 692 e ss., della legge n. 208 del 2015 disciplina puntualmente la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità.
Inoltre, per quanto concerne il pagamento della quota interessi e della quota capitale delle suddette anticipazioni di liquidità, si evidenzia che i relativi capitoli di spesa, riguardanti le quote interessi e le quote capitale (capitoli 54290, 54300, 56253, 56260), non presentano la necessaria copertura finanziaria per l'intero triennio, in violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.


Per tali considerazioni la disposizioni recate dall'art. 9 devono essere impugnate per le motivazioni sopra riportate per la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) dell'art. 81, terzo commae quarto comma, della Costituzione.

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