Dettaglio Legge Regionale

Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) (6-11-2015)
Abruzzo
Legge n.38 del 6-11-2015
n.121 del 6-11-2015
Politiche infrastrutturali
23-12-2015 / Impugnata
La legge regionale, che reca “Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) ” è censurabile, per i motivi di seguito specificati, relativamente alle norme contenute nell’articolo 1, comma 1 e 2, comma 1 e 2 che risultano in contrasto con la legge quadro in materia di aree protette n. 394/1991 e quindi e con l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, violando altresì l’articolo 118, secondo comma, della Costituzione .
Dopo aver istituito, con l’art. 1, comma 1, il parco naturale regionale «Costa dei Trabocchi», la legge regionale , con il medesimo articolo, al comma 2, classifica detta area come «Parco naturale regionale», ai sensi dell’art. 2, comma 2, delle legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 (oltre all’art. 9, comma 1, della L. R. 38/1996).

Il successivo articolo 2, comma 1, dispone che «il Parco è composto dal tratto di mare prospiciente la costa dei Comuni di San Vito Chietino e di Rocca San Giovanni a partire dalla linea di costa fino a sei miglia marine a partire dai rispettivi limiti nord e sud lungo la costa secondo le coordinate dei vertici stabilite dal comma 2».

Dunque l’area protetta di nuova istituzione interessa - secondo le coordinate riportate all’art. 2, comma 2, della legge in esame - unicamente il territorio marino (per sei miglia dalla costa), configurandosi a tutti gli effetti, sebbene denominata “parco naturale regionale”, come un’area marina protetta. Solo tale tipologia di area protetta, la cui istituzione è regolamentata ai sensi degli artt. 18 e 19 della legge n. 394/91, può interessare zone di mare e la fascia demaniale della costa ad esse prospicienti.
L’articolo 2, comma 2, della legge 394/1991 stabilisce infatti che i parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e, solo eventualmente, da tratti di mare prospicienti la costa - da intendersi come possibili limitate estensioni della parte terrestre, fluviale o lacuale - di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

E’ dunque evidente che la norma regionale in esame eccede dalla competenza regionale, considerato che l’istituzione di aree protette interessanti gli ambienti marini rientra nell’ambito delle competenze riservate allo Stato. Esse infatti, introdotte nella normativa italiana dal Titolo V – (Riserve marine) – della legge 31 dicembre 1982, n. 979 recante «Disposizioni per la difesa del mare», a seguito delle modifiche normative intervenute, (l. 394/91, l. 537/93, d.lgs. 112/98 e l. 426/98) sono attualmente istituite, sulla base di una espressa previsione di legge, previa istruttoria tecnica di valutazione concernente gli appositi studi conoscitivi di carattere ambientale e socio economico, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Regione interessata e previo parere della Conferenza Unificata (art. 26).
L’articolo 19 della stessa l. 394/1991 definisce la gestione delle aree protette marine, disponendo che il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare.
D’altra parte il già citato Titolo III - Aree naturali protette regionali – della legge 394/91, delinea e definisce, negli articoli dal 22 al 28 le norme istitutive delle stesse , non contemplando alcun riferimento e/o statuizione relativi al territorio marino, anzi stabilendo previsioni i cui contenuti afferiscono propriamente all’ambito terrestre.

La norma regionale, come detto, istituisce un’area protetta con una denominazione, una strumentazione gestionale e di salvaguardia relativi a un parco regionale terrestre, perimetrando, invece, quale zona da proteggere, un’area marina, assumendo ed esercitando in tal modo competenze che la legge non riserva alla Regione.
Che ciò sia in contrasto con le vigenti norme costituzionali risulta chiaramente non solo dal tenore dell’art. 117, secondo comma, Cost., che affida allo Stato la competenza legislativa esclusiva nell’ambito materiale in questione, ma anche dal successivo art. 118, secondo comma, Cost., in base al quale «i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze». Tale disposizione, infatti, anche se esplicitamente riferita solo alle competenze degli enti territoriali minori, pone chiaramente il principio secondo il quale la competenza legislativa circa l’allocazione delle funzioni amministrative dipende dalla competenza legislativa nel settore di volta in volta considerato.
La menzionata disposizione della legge della Regione Abruzzo in oggetto, dunque, viola i parametri sopra indicati nella parte in cui pretende di esercitare – direttamente mediante la normazione primaria – una funzione amministrativa: a) ricadente in un settore materiale, quale la tutela dell’ambiente che non spetta alla competenza legislativa regionale; b) assegnata in via esplicita dalla legge statale alla competenza dell’amministrazione centrale (decreto del Ministro dell’ambiente). In tale modo, dunque, in un ambito di competenza esclusiva statale, la legge regionale si arroga una competenza che la legge non assegna alla Regione, riservandola piuttosto allo Stato.
Al riguardo deve evidenziarsi che la legge n. 394/91 prevede che le Regioni possano istituire parchi regionali terrestri (Titolo III - Aree naturali protette regionali – artt. da 22 a 28), nulla prevedendo invece in questo senso per le aree marine protette, di carattere unicamente nazionale (Titolo II – Aree naturali protette nazionali).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, si deve, infatti, evidenziare che il richiamo fatto dalla norma regionale de qua all’articolo 2, comma 2, della legge da ultimo citata, risulta assolutamente erroneo in quanto detto articolo non comprende tra le aree protette di istituzione regionale (parchi naturali regionali) le aree marine ma solo le aree terrestri, fluviali e lacuali, dovendosi, senza dubbio alcuno, intendere l’espressione «ed eventualmente tratti di mare prospicienti la costa» come possibili limitate estensioni della parte terrestre, fluviale o lacuale.

Risultano, infine, contradditori, rispetto alla perimetrazione esclusivamente marina individuata, i riferimenti alla tutela dell’ambiente terrestre (art. 2, comma 4 e art. 3, comma 1) così come la previsione del Piano e del Regolamento del Parco e del Piano pluriennale economico e sociale (artt. 6 e 7) e il rimando alle norme di salvaguardia previste dalla legge regionale n. 38/1996 (art. 9), contenuti e strumenti di gestione che ineriscono ai parchi terrestri. Si istituisce così un’area protetta con una denominazione, una strumentazione gestionale e di salvaguardia relativi a un parco regionale terrestre, individuando, invece, quale territorio da proteggere un’area marina, assumendo in tal modo competenze che la legge non riserva alla Regione.


Per tutto quanto sopra rappresentato, le citate norme della legge regionale in esame, dettando previsioni in pieno contrasto con la succitata normativa quadro, ed in particolare con gli art. 18 e 19 della legge n. 394/91 che definiscono in modo chiaro e puntuale il distinguo di competenze in tema di istituzione di aree protette tra lo Stato e le Regioni, presenta profili di illegittimità costituzionale per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. s) Cost.
Inoltre , considerato che come stabilito dall’art. 118, secondo comma, Cost., la competenza legislativa circa l’allocazione di funzioni amministrative dipende dalla competenza legislativa nel settore di volta in volta considerato, la norma in esame viola il medesimo articolo 118 , comma 2, della Costituzione , nella parte in cui si riferisce a funzioni amministrative ricadenti in settori materiali, quale la tutela dell’ambiente (117, secondo comma, lett. s) Cost.) che non spettano alla competenza legislativa regionale.

Per i motivi sopra descritti le norme regionali indicate devono essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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